Art. 1.

      1. La tutela e la valorizzazione delle aree culturali, religiose e ambientali site nel territorio del subappennino Dauno sono considerate di interesse nazionale.
      2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni religiosi, artistici, storici, archeologici e ambientali di rilievo nazionale e internazionale oggetto della tutela e della valorizzazione di cui al comma 1.
      3. Sui beni individuati ai sensi del comma 2 sono previsti interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) sistemazione e conservazione dei vari siti artistici, storici, archeologici e ambientali;

          b) realizzazione di collegamenti e di sistemi di distribuzione dei percorsi pedonali e predisposizione di itinerari attrezzati e integrati da aree di parcheggio;

          c) qualificazione del comparto turistico mediante interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché sistemazione di aree boschive e costituzione di parchi o riserve naturali, al fine di dare impulso alle attività turistiche e per la riqualificazione delle strutture ricettive presenti.